Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

In vigore dal 21 giu 2013
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue: (1) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;”; (2) all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1.   A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell’importazione nell’Unione.”; (3) l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; (4) l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
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