Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
In vigore dal 21 giu 2013
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:
(1)
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c)
i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;”;
(2)
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell’importazione nell’Unione.”;
(3)
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;
(4)
l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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