Art. 3

Principi generali

In vigore dal 17 giu 2013
Principi generali La Commissione (Eurostat) può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’ del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto; b) sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca; c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto; d) l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat); e) l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2013/557 — Principi generali | Portale Normativo