Art. 3
Principi generali
In vigore dal 17 giu 2013
Principi generali
La Commissione (Eurostat) può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’ del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;
b)
sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;
c)
sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;
d)
l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);
e)
l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.
Storico versioni
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