Art. 4
Immissione sul mercato
In vigore dal 12 giu 2013
Immissione sul mercato
1. I prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che siano conformi al presente regolamento.
2. I prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, sono immessi sul mercato al dettaglio esclusivamente nella forma di alimenti preimballati.
3. Gli Stati membri non possono limitare o vietare l’immissione sul mercato di un prodotto alimentare conforme al presente regolamento per motivi legati alla sua composizione, fabbricazione, presentazione o etichettatura.
Storico versioni
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