Art. 4 · Immissione sul mercato

Art. 4

Immissione sul mercato

In vigore dal 12 giu 2013
Immissione sul mercato 1.   I prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che siano conformi al presente regolamento. 2.   I prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, sono immessi sul mercato al dettaglio esclusivamente nella forma di alimenti preimballati. 3.   Gli Stati membri non possono limitare o vietare l’immissione sul mercato di un prodotto alimentare conforme al presente regolamento per motivi legati alla sua composizione, fabbricazione, presentazione o etichettatura.
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