Art. 32

Deroga alle condizioni degli articoli 6, 9, 10 e 14

In vigore dal 12 giu 2013
Deroga alle condizioni degli 1.   In deroga alle condizioni di cui agli , in casi eccezionali gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori degli animali da compagnia non conformi alle condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che: a) il proprietario abbia richiesto precedentemente un permesso e questo sia stato concesso dallo Stato membro di destinazione; b) gli animali da compagnia siano isolati sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni richieste, e comunque non superiore a sei mesi: i) in un luogo approvato dall’autorità competente; e ii) in conformità delle condizioni enunciate nel permesso. 2.   Il permesso di cui al paragrafo 1, lettera a), può autorizzare il transito in un altro Stato membro a condizione che detto Stato membro abbia precedentemente comunicato allo Stato membro di destinazione il suo consenso.
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