Art. 24
Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente
In vigore dal 21 mag 2013
Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente
L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 9, da 12 a 19, 21 e 22 in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l’assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:
a)
compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;
b)
svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;
c)
preparazione delle stime per i dati non comunicati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;
d)
svolgimento delle revisioni;
e)
compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra;
f)
compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sulle politiche e misure e sulle proiezioni;
g)
svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure;
h)
preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;
i)
compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;
j)
diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l’istituzione della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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