Art. 24

Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

In vigore dal 21 mag 2013
Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 9, da 12 a 19, 21 e 22 in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l’assistenza offerta riguardo alle seguenti attività: a) compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; b) svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; c) preparazione delle stime per i dati non comunicati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra; d) svolgimento delle revisioni; e) compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra; f) compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sulle politiche e misure e sulle proiezioni; g) svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure; h) preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri; i) compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio; j) diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l’istituzione della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:525:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo