Art. 24 · Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

Art. 24

Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

In vigore dal 21 mag 2013
Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 9, da 12 a 19, 21 e 22 in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l’assistenza offerta riguardo alle seguenti attività: a) compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; b) svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; c) preparazione delle stime per i dati non comunicati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra; d) svolgimento delle revisioni; e) compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra; f) compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sulle politiche e misure e sulle proiezioni; g) svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure; h) preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri; i) compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio; j) diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l’istituzione della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
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