Art. 8

Presentazione di relazioni sull'emissione di debito

In vigore dal 21 mag 2013
Presentazione di relazioni sull'emissione di debito 1.   Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione e all'Eurogruppo in merito ai rispettivi piani di emissione di debito nazionale, in modo preventivo e tempestivo. 2.   La forma e il contenuto armonizzati delle relazioni di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.
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