Art. 3

Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 431/2008

In vigore dal 16 mag 2013
Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 431/2008 In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008, per il periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2013, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia dimostrano alle autorità competenti della Croazia che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 o 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali croate pertinenti nel periodo dal 1o maggio 2012 al 30 aprile 2013, escludendo tuttavia le importazioni dagli Stati membri. Tale quantitativo costituisce il quantitativo di riferimento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2013/456 — Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 431/2008 | Portale Normativo