Art. 1
Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 2535/2001
In vigore dal 16 mag 2013
Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 2535/2001
1. In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014 nell’ambito dei contingenti di cui al titolo 2, capo I, e al titolo 2, capo III, sezione 2, del medesimo regolamento, è concesso il riconoscimento ai richiedenti che, anteriormente al 1o ottobre 2013, presentano una domanda alle autorità competenti della Croazia, dove sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA, accompagnata dalla prova di avere importato in Croazia o esportato dalla Croazia sia nel 2011 che nel 2012 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, non sono considerate importazioni o esportazioni le transazioni realizzate nell’ambito del perfezionamento attivo o passivo.
3. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 1o novembre 2013, l’autorità competente della Croazia comunica ai richiedenti l’esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido fino al 30 giugno 2014.
4. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 15 novembre 2013, l’autorità competente della Croazia comunica, in conformità al paragrafo 3 del medesimo articolo, l’elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Solo gli importatori che figurano nell’elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo dal 20 al 30 novembre 2013 per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014, a norma degli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 2535/2001.
Storico versioni
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