Art. 10

Azioni successive

In vigore dal 15 mag 2013
Azioni successive 1.   Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti: a) l'organo nazionale incaricato della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8; b) la descrizione del punto nazionale d’accesso esistente o previsto. 2.   Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti: a) lo stato di avanzamento dell’attuazione del servizio informativo, anche in termini di criteri applicati per definirne il livello qualitativo e mezzi impiegati per monitorarne la qualità; b) i risultati della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8; c) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale d’accesso.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2013/886 — Azioni successive | Portale Normativo