Art. 10
Azioni successive
In vigore dal 15 mag 2013
Azioni successive
1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
l'organo nazionale incaricato della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8;
b)
la descrizione del punto nazionale d’accesso esistente o previsto.
2. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
lo stato di avanzamento dell’attuazione del servizio informativo, anche in termini di criteri applicati per definirne il livello qualitativo e mezzi impiegati per monitorarne la qualità;
b)
i risultati della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8;
c)
se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale d’accesso.
Storico versioni
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