Art. 10 · Azioni successive

Art. 10

Azioni successive

In vigore dal 15 mag 2013
Azioni successive 1.   Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti: a) l'organo nazionale incaricato della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8; b) la descrizione del punto nazionale d’accesso esistente o previsto. 2.   Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti: a) lo stato di avanzamento dell’attuazione del servizio informativo, anche in termini di criteri applicati per definirne il livello qualitativo e mezzi impiegati per monitorarne la qualità; b) i risultati della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8; c) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale d’accesso.
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