Art. 3

In vigore dal 13 mag 2013
Qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: — non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto nell', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011), — non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, — ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione, l', paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno scelto di collaborare ma sono escluse dal campionamento e sono quindi soggette a un'aliquota media ponderata del dazio pari a 41,1 %.
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