Art. 2
In vigore dal 13 mag 2013
1. Si istituisce un importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307 19 10 10), originari della RPC e della Thailandia. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.
2. Si svincola l'importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio originari della RPC e della Thailandia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:430:oj#art-2