Art. 2

In vigore dal 13 mag 2013
1.   Si istituisce un importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307 19 10 10), originari della RPC e della Thailandia. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. 2.   Si svincola l'importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio originari della RPC e della Thailandia.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2013/430 | Portale Normativo