Art. 2
In vigore dal 8 mag 2013
1. In deroga all’, secondo paragrafo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2014 e prima del 1o giugno 2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
2. In deroga all’, secondo paragrafo, le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2016.
3. In deroga all’, secondo paragrafo, le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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