Art. 1
In vigore dal 8 mag 2013
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1)
la lettera c) dell’articolo 14, paragrafo 2, è soppressa;
2)
All’articolo 23, viene aggiunta seguente lettera f):
«f)
sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi.»;
3)
L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;
4)
L’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;
5)
L’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;
6)
L’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento;
7)
L’allegato V è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento;
8)
L’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento;
9)
L’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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