Art. 3

Adattamento del regolamento (CE) n. 1122/2009

In vigore dal 8 mag 2013
Adattamento del regolamento (CE) n. 1122/2009 Il regolamento (CE) n. 1122/2009 è così modificato: 1) all' è inserito il paragrafo seguente 7 bis: «7 bis.   Per la Croazia, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente: a) le superfici investite a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2013 a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del presente regolamento. Le superfici che nel 2013 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte; b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2013.»; 2) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009, diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti all'aiuto soggetti a deroga, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;»; 3) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le domande di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di integrazione del sostegno accoppiato, di applicazione degli articoli 46, 47 e 48 del regolamento (CE) n. 73/2009 e negli anni di applicazione degli articoli 41, 57, 57 bis o 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.»
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