Art. 1
Adattamento del regolamento (CE) n. 1120/2009
In vigore dal 8 mag 2013
Adattamento del regolamento (CE) n. 1120/2009
Il regolamento (CE) n. 1120/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Croazia, le percentuali di riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano previa detrazione, dal valore dei diritti all'aiuto, di una franchigia pari al valore unitario calcolato a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.»;
2)
all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Per la Croazia, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis con riguardo agli investimenti effettuati in settori soggetti all'integrazione nel regime di pagamento unico quale applicato dalla Croazia a partire dal 2013. Sono presi in considerazione solo gli investimenti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2013.»;
3)
il titolo del capo 2 del titolo III è sostituito dal seguente:
«
Applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia
»;
4)
all'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capo, il presente regolamento si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e alla Croazia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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