Art. 1
In vigore dal 3 mag 2013
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente in peso:
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una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
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una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,
attualmente classificati nei codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originari dell’India.
2. Le aliquote del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Raajratna, Metal Industries Ltd, Ahmedabad, Gujarat
12,9
B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra
22,9
B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra
22,9
B777
Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra
22,9
B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra
22,9
B779
Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra
24,4
B780
Società elencate nell’allegato
20,2
B781
Tutte le altre società
27,8
B999
3. L’ammissione alla libera circolazione nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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