Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mag 2013
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente in peso: — una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %, — una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %, attualmente classificati nei codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originari dell’India. 2.   Le aliquote del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Raajratna, Metal Industries Ltd, Ahmedabad, Gujarat 12,9 B775 Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra 22,9 B776 Precision Metals, Mumbai, Maharashtra 22,9 B777 Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra 22,9 B778 Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra 22,9 B779 Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra 24,4 B780 Società elencate nell’allegato 20,2 B781 Tutte le altre società 27,8 B999 3.   L’ammissione alla libera circolazione nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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