Art. 21

Raccolta e convalida di dati per la valutazione delle prestazioni

In vigore dal 3 mag 2013
Raccolta e convalida di dati per la valutazione delle prestazioni 1.   Oltre ai dati già raccolti dalla Commissione attraverso altri strumenti dell’Unione che possono essere utilizzati anche ai fini della valutazione delle prestazioni, le autorità nazionali, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori aeroportuali e i vettori aerei provvedono a trasmettere alla Commissione i dati di cui all’allegato V conformemente ai requisiti stabiliti nello stesso allegato. 2.   Le autorità nazionali possono delegare o riorganizzare in tutto o in parte il compito di trasmissione dei dati tra le loro autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori e i coordinatori aeroportuali, per tener conto delle specificità locali e dei canali di comunicazione esistenti. 3.   I fornitori di dati adottano le misure necessarie per garantire la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva dei dati, tra cui le prove dei controlli di qualità e delle procedure di convalida, le spiegazioni a richieste specifiche della Commissione relative alla qualità dei dati e, se necessario, i piani di azione per migliorare la qualità dei dati. I dati vengono trasmessi gratuitamente, in formato elettronico ove possibile, utilizzando il formato specificato dalla Commissione. 4.   La Commissione valuta la qualità e convalida i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1. Quando i dati non consentono un uso appropriato ai fini della valutazione delle prestazioni, la Commissione può, di concerto con gli Stati membri, e in particolare con le rispettive autorità nazionali di vigilanza, adottare misure appropriate per valutare e migliorare la qualità dei dati. 5.   Ai fini del presente regolamento, i dati di cui al paragrafo 1 che sono già stati trasmessi a Eurocontrol si considerano trasmessi alla Commissione. Quando tali dati non sono già stati trasmessi ad Eurocontrol, la Commissione ed Eurocontrol adottano le disposizioni necessarie per garantire che i dati siano messi a disposizione della Commissione in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 3. 6.   Qualora vengano individuati nuovi requisiti significativi in materia di dati o si prevedano dati di livello qualitativo insufficiente, la Commissione può svolgere degli studi pilota che dovranno essere completati, su base volontaria, dagli Stati membri o dalle parti interessate prima che, con emendamenti al presente regolamento, vengano introdotti nuovi requisiti in materia di dati. Tali studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati pertinenti, per garantire un equilibrio tra i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto ai costi di raccolta e l’onere per i rispondenti.
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