Art. 20

Facilitazione del controllo di conformità

In vigore dal 3 mag 2013
Facilitazione del controllo di conformità 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea e il gestore della rete agevolano le ispezioni e le inchieste, incluse le visite in loco, effettuate dalla Commissione e dall’autorità nazionale di vigilanza interessata, oppure da un ente qualificato che agisce per conto di un’autorità nazionale di vigilanza, o, se del caso, dall’AESA. Fatti salvi i poteri di sorveglianza conferiti alle autorità nazionali di vigilanza e all’AESA, i soggetti autorizzati possono: a) esaminare, in relazione a tutti i settori essenziali di prestazione, documenti e qualsiasi altro materiale rilevante per l’elaborazione di piani e obiettivi di prestazione; b) fare copie o estratti di tali documenti; c) chiedere chiarimenti a voce in loco. 2.   Le ispezioni e inchieste di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente alle procedure in vigore nello Stato membro in cui devono svolgersi. 3.   Le autorità di vigilanza nazionali monitorano l’attuazione del presente regolamento nel settore di prestazione concernente la sicurezza in conformità alle procedure per la sorveglianza in materia di sicurezza stabilite dal regolamento (UE) n. 1034/2011 della Commissione (15). 4.   Nell’ambito delle ispezioni di standardizzazione, l’AESA monitora l’attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza in conformità ai metodi di lavoro di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008 (16).
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