Art. 4
In vigore dal 2 mag 2013
1. In deroga all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, e fatto salvo l', le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate all’allegato I e destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell’Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento; e
c)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. In deroga all’, paragrafo 1, e fatto salvo l', le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti a:
a)
attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell’Unione europea;
b)
materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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