Art. 2
In vigore dal 2 mag 2013
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna elencati all’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:401:oj#art-2