Art. 98
Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose
In vigore dal 2 mag 2013
Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose
1. L’amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con le pertinenti autorità competenti per istituire sufficienti procedure atte ad anticipare e prevenire le operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
2. L’amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con la UIF (unità di informazione finanziaria) di cui all’ della direttiva 2005/60/CE, provvedendo tempestivamente a:
a)
informare la UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose;
b)
fornire alla UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse all’UIF dello Stato membro dell’amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di obblighi di garanzia dell’osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione, di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, designano i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.
4. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale garantisce che le misure nazionali di recepimento degli articoli da 26 a 29 e degli della direttiva 2005/60/CE siano applicabili all’amministratore nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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