Art. 97

Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta

In vigore dal 2 mag 2013
Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta 1.   Un amministratore nazionale o un amministratore nazionale che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nella parte del registro dell’Unione che amministra: a) per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi; oppure b) sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo. 2.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi. 3.   L’amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge. 4.   Anche un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge nazionale può ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e in conformità delle leggi nazionali.
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Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta (Art. 97 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo