Art. 97
Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta
In vigore dal 2 mag 2013
Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta
1. Un amministratore nazionale o un amministratore nazionale che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nella parte del registro dell’Unione che amministra:
a)
per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi; oppure
b)
sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.
2. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi.
3. L’amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge.
4. Anche un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge nazionale può ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e in conformità delle leggi nazionali.
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