Art. 94

Accesso ai conti del registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Accesso ai conti del registro dell’Unione 1.   I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell’Unione attraverso l’area riservata del registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché l’area riservata del registro dell’Unione sia accessibile via internet. Il sito web del registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 2.   In seguito all’apertura di un conto di piattaforma a norma dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 1, l’amministratore centrale stabilisce la connettività tra la piattaforma e il registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché i conti nel registro dell’Unione ai quali è consentito l’accesso attraverso piattaforme di scambio esterne a norma dell’, paragrafo 4, e per i quali un rappresentante autorizzato è anche il rappresentante autorizzato di un conto di piattaforma di scambio esterna, siano accessibili alla piattaforma di scambio esterna gestita dal titolare del conto di piattaforma in questione. 3.   Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o le piattaforme e l’area riservata del registro dell’Unione sono criptate tenendo in considerazione le norme di sicurezza indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’. 4.   L’amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro dell’Unione. 5.   Se la sicurezza delle credenziali di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare è stata violata, il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare sospende immediatamente l’accesso al conto pertinente, ne informa l’amministratore del conto e ne chiede la sostituzione.
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