Art. 103

Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL

In vigore dal 2 mag 2013
Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL 1.   L’amministratore centrale provvede a che l’EUTL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati affinché i dati registrati nell’EUTL relativi ai conti, alla dotazione di unità di Kyoto e quote di emissioni corrispondano ai relativi dati contenuti nel registro dell’Unione. L’amministratore centrale si assicura che l’EUTL registri tutte le procedure. 2.   Se l’EUTL, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, rileva un’incongruenza consistente nel fatto che, nell’ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati, le informazioni fornite dal registro dell’Unione in relazione ai conti, alla dotazione di unità di Kyoto e di quote di emissioni differiscono dalle informazioni presenti nell’EUTL, l’amministratore centrale provvede affinché quest’ultimo non consenta la prosecuzione di ogni altra procedura inerente ai conti, alle quote o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l’incongruenza. L’amministratore centrale si assicura che l’EUTL comunichi immediatamente all’amministratore centrale e agli amministratori dei conti interessati ogni incongruenza.
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