Art. 102

Rilevazione di difformità nel registro dell’Unione e nei registri PK nazionali

In vigore dal 2 mag 2013
Rilevazione di difformità nel registro dell’Unione e nei registri PK nazionali 1.   Al fine di garantire la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, l’amministratore centrale e gli Stati membri si assicurano che il registro dell’Unione e gli altri registri PK contengano i codici di ingresso e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo tengono conto di quelli contenuti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’. 2.   L’amministratore centrale provvede a che, prima e durante l’esecuzione di tutte le procedure, il registro dell’Unione esegua gli opportuni controlli automatici per garantire la rilevazione di eventuali difformità e l’interruzione delle procedure prima dei controlli automatici eseguiti dall’EUTL.
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Rilevazione di difformità nel registro dell’Unione e nei registri PK nazionali (Art. 102 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo