Art. 2

Disposizione transitoria

In vigore dal 29 apr 2013
Disposizione transitoria Le lettere da d) a h) dell’articolo 63, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008, aggiunte dall’, punto 2, del presente regolamento, si applicano anche agli operatori che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento.
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