Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
In vigore dal 29 apr 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1)
all’, è aggiunta la seguente lettera s):
«s)
“fascicolo di controllo”
l’insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo.»;
2)
all’articolo 63, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere da d) a h):
«d)
accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
e)
accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo;
f)
accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o l’organismo di controllo;
g)
accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
h)
accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.»;
3)
all’articolo 65, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare campioni da analizzare per individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Il numero di campioni che l’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo. La selezione degli operatori presso i quali si devono prelevare i campioni è effettuata in base a una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Tale valutazione tiene conto di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.
L’autorità o l’organismo di controllo preleva campioni da analizzare in tutti i casi in cui si sospetti l’uso di prodotti o tecniche non autorizzati nella produzione biologica. In tali casi non si applica un numero minimo di campioni da prelevare e analizzare.
L’autorità o l’organismo di controllo può altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.»;
4)
all’articolo 68, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«In caso di certificazione elettronica di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non occorre la firma, nel riquadro 8 del documento giustificativo, qualora l’autenticità del documento stesso sia altrimenti provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.»;
5)
gli articoli 92 e 92 bis sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 92
Scambio di informazioni fra autorità di controllo, organismi di controllo e autorità competenti
1. Se l’operatore e/o gli appaltatori dell’operatore sono controllati da autorità od organismi di controllo differenti, le autorità o gli organismi di controllo si scambiano le pertinenti informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo.
2. Qualora gli operatori e/o gli appaltatori cambino autorità od organismo di controllo, la modifica viene comunicata quanto prima all’autorità competente dalle autorità o dagli organismi di controllo interessati.
L’autorità o l’organismo di controllo precedente trasmette gli elementi pertinenti del fascicolo di controllo dell’operatore interessato e le relazioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, all’autorità o all’organismo di controllo successivo.
La nuova autorità od organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità, indicati nella relazione dall’autorità od organismo di controllo precedente, siano stati risolti o siano in corso di soluzione da parte dell’operatore.
3. Qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, l’autorità o l’organismo di controllo di detto operatore informa immediatamente l’autorità competente.
4. Qualora un’autorità o un organismo di controllo rilevi irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti, ne informa quanto prima l’autorità competente dello Stato membro che l’ha designato o autorizzato conformemente all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
L’autorità competente può inoltre esigere, di propria iniziativa, di ottenere qualsiasi altra informazione sulle irregolarità o infrazioni.
In casi di irregolarità o di infrazioni constatate, riguardanti prodotti posti sotto il controllo di altre autorità od organismi di controllo, informa parimenti tali autorità od organismi di controllo quanto prima.
5. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra tutte le autorità di controllo che hanno designato e/o tutti gli organismi di controllo autorizzati in conformità all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese procedure per lo scambio di informazioni volte a verificare i documenti giustificativi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
6. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate intese a garantire che informazioni sui risultati delle ispezioni e visite di cui all’articolo 65 siano comunicate all’organismo pagatore in funzione delle necessità da questo indicate a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011 (*1).
Articolo 92 bis
Scambio di informazioni fra i diversi Stati membri e la Commissione
1. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni inerenti all’applicazione del presente regolamento, per un prodotto proveniente da un altro Stato membro e che reca le indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all’allegato XI del presente regolamento, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha designato l’autorità o ha autorizzato l’organismo di controllo, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 con gli obblighi previsti da detto regolamento o dal regolamento (CE) n. 1235/2008, ne informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 agli obblighi previsti da detto regolamento e dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento. La notifica è inviata agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi in cui l’irregolarità o l’infrazione sia constatata per prodotti per i quali lo Stato membro stesso abbia rilasciato l’autorizzazione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
4. Lo Stato membro che riceve una notifica relativa a prodotti non conformi, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, o lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 per un prodotto per il quale sia stata constatata un’irregolarità o un’infrazione, indaga sull’origine di detta irregolarità o infrazione e adotta immediatamente i provvedimenti adeguati.
Informa lo Stato membro che ha inviato la notifica, gli altri Stati membri e la Commissione dei risultati dell’indagine e dei provvedimenti adottati rispondendo alla notifica originaria tramite il sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1. La risposta deve essere inviata entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria.
5. Lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria può, se del caso, chiedere allo Stato membro interpellato informazioni supplementari. In ogni caso, dopo aver ricevuto la risposta o le informazioni supplementari dallo Stato membro interpellato, lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti dovuti nel sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1.
Articolo 92 ter
Pubblicazione delle informazioni
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzando il modello figurante all’allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*1)
GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8."
(*2)
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»;"
6)
al titolo IV è aggiunto il seguente capo 9:
«
CAPO 9
Vigilanza da parte delle autorità competenti
Articolo 92 quater
Attività di vigilanza relative agli organismi di controllo
1. L’attività di vigilanza da parte delle autorità competenti che delegano compiti di controllo a organismi di controllo, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, s’incentra sulla valutazione delle prestazioni operative di tali organismi di controllo, tenendo conto dei risultati del lavoro dell’organismo nazionale di accreditamento di cui all’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
Detta attività di vigilanza comprende una valutazione delle procedure interne degli organismi di controllo riguardanti i controlli, la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami.
2. Le autorità competenti esigono dagli organismi di controllo che presentino una documentazione inerente alla loro procedura di analisi dei rischi.
La procedura di analisi dei rischi dev’essere realizzata in modo che:
a)
il risultato dell’analisi dei rischi costituisca la base per determinare l’intensità delle ispezioni annuali e delle visite annunciate o senza preavviso;
b)
siano eseguite, a norma dell’articolo 65, paragrafo 4, ulteriori visite di controllo a campione sul 10 % almeno degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio;
c)
almeno il 10 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell’articolo 65, paragrafi 1 e 4, sia effettuato senza preavviso;
d)
la scelta degli operatori da sottoporre a ispezioni e visite senza preavviso sia determinata in base all’analisi dei rischi e tali ispezioni e visite siano programmate in funzione del livello di rischio.
3. Le autorità competenti che delegano compiti di controllo agli organismi di controllo verificano che il personale di detti organi abbia sufficienti conoscenze, fra cui conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico, qualifiche, formazione ed esperienza sufficienti nell’ambito della produzione biologica in generale e della pertinente normativa dell’Unione, in particolare, e che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento degli ispettori.
4. Le autorità competenti dispongono di procedure documentate per delegare compiti agli organismi di controllo, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché per la vigilanza in conformità a tale articolo, che specifica altresì le informazioni che gli organismi di controllo devono presentare.
Articolo 92 quinquies
Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni
Le autorità competenti adottano e comunicano agli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo, un elenco che riporta almeno le infrazioni e irregolarità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare qualora constatino infrazioni o irregolarità da parte degli operatori attivi nella produzione biologica soggetti al loro controllo.
Le autorità competenti possono aggiungere nell’elenco, di propria iniziativa, altre informazioni pertinenti.
Articolo 92 sexies
Ispezione annuale degli organismi di controllo
Le autorità competenti organizzano un’ispezione annuale degli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Ai fini dell’ispezione annuale, l’autorità competente tiene conto dei risultati dei lavori dell’organismo nazionale di accreditamento come definito all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008. Durante l’ispezione annuale, l’autorità competente verifica in particolare:
a)
che si operi in conformità con la procedura di controllo standard dell’organismo di controllo, qual'è stata presentata da tale organismo all’autorità competente a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;
b)
che l’organismo di controllo disponga di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto come previsto all’articolo 27, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sia stata realizzata la formazione sui rischi riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti;
c)
che l’organismo di controllo disponga e si avvalga di procedure e modelli documentati nelle materie seguenti:
i)
l’analisi annuale del rischio conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
ii)
la preparazione di una strategia di campionamento basata sui rischi e l’esecuzione del campionamento e delle analisi di laboratorio;
iii)
lo scambio di informazioni con gli altri organismi di controllo e con le autorità competenti;
iv)
il controllo iniziale e i successivi controlli degli operatori soggetti al suo controllo;
v)
l’attuazione dell’elenco delle misure da applicare in caso di infrazioni o irregolarità e il relativo follow-up;
vi)
il rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali degli operatori sotto il suo controllo, come stabilito dagli Stati membri in cui opera detta autorità competente e in conformità con la direttiva 95/46/CE.
Articolo 92 septies
Dati sulla produzione biologica nel piano di controllo nazionale pluriennale e nella relazione annuale
Gli Stati membri garantiscono che i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendano la vigilanza sui controlli effettuati sulla produzione biologica a norma del presente regolamento e includano informazioni specifiche relative a tale vigilanza, di seguito denominate “dati sulla produzione biologica”, nella relazione annuale di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. I dati sulla produzione biologica riguardano le materie elencate nell’allegato XIII ter del presente regolamento.
I dati sulla produzione biologica si basano su informazioni relative ai controlli eseguiti dagli organismi di controllo e/o dalle autorità di controllo e su audit effettuati dall’autorità competente.
Detti dati sono presentati a partire dal 2015 per l’anno 2014 in base ai modelli figuranti all’allegato XIII quater.
Gli Stati membri possono inserire i dati sulla produzione biologica come capitolo relativo alla produzione biologica del piano nazionale di controllo e della relazione annuale.
(*3)
GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.»;"
7)
sono inseriti i nuovi allegati XIII ter e XIII quater, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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