Art. 1

In vigore dal 25 apr 2013
Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 aprile 2013 per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014. Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione: — 1,537273 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, — 2,607683 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009. I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente ai coefficienti di cui al secondo comma, sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione prevista.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/383 | Portale Normativo