Art. 1
In vigore dal 25 apr 2013
Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 aprile 2013 per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
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1,537273 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
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2,607683 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.
I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente ai coefficienti di cui al secondo comma, sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione prevista.
Storico versioni
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