Art. 11

Procedura di notifica per modifiche amministrative relative ai prodotti

In vigore dal 18 apr 2013
Procedura di notifica per modifiche amministrative relative ai prodotti 1.   Il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta all’Agenzia una notifica conforme all’ e provvede al pagamento della tariffa di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. 2.   Fatto salvo il secondo comma, detta notifica è presentata entro i dodici mesi successivi all’applicazione della modifica. In caso di modifica di cui alla sezione 1 del titolo 1 dell’allegato al presente regolamento, la notifica va presentata prima dell’applicazione di detta modifica. 3.   Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica e previo pagamento della relativa tariffa, l’Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito alla modifica proposta. 4.   Se, entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, la tariffa in questione non è stata corrisposta, l’Agenzia respinge la domanda e ne informa il richiedente. Conformemente all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi del presente paragrafo. 5.   L’Agenzia informa il richiedente del suo parere e, se del caso, lo invita a presentare un progetto di revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 6.   Entro trenta giorni dalla presentazione del suo parere alla Commissione, se opportuno, l’Agenzia trasmette alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la sintesi delle caratteristiche del biocida di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
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Procedura di notifica per modifiche amministrative relative ai prodotti (Art. 11 Regolamento (UE) 2013/354) — Testo vigente | Portale Normativo