Art. 1
In vigore dal 14 mar 2013
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
all’, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:
«i)
benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c);
j)
prodotti oleochimici derivati da grassi fusi e che soddisfano le prescrizioni dell’allegato XIII, capo XI.»;
2)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
«e)
larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;
f)
animali da circo.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
«e)
larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;
f)
animali da circo.»;
3)
all’articolo 15, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Se l’autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all’allegato VI, capo III:»;
4)
all’articolo 36, paragrafo 3, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»;
5)
gli allegati I, IV, V, VI, VIII, X, XI e gli allegati da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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