Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mar 2013
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1) all’, la lettera i) è sostituita dal testo seguente: «i) benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c); j) prodotti oleochimici derivati da grassi fusi e che soddisfano le prescrizioni dell’allegato XIII, capo XI.»; 2) l’articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente: «e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca; f) animali da circo.»; b) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente: «e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca; f) animali da circo.»; 3) all’articolo 15, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se l’autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all’allegato VI, capo III:»; 4) all’articolo 36, paragrafo 3, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»; 5) gli allegati I, IV, V, VI, VIII, X, XI e gli allegati da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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