Art. 19
Misure
In vigore dal 13 mar 2013
Misure
1. I programmi POSEI comprendono misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nell'ambito d'applicazione della terza parte, titolo III, del trattato, necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna regione ultraperiferica.
2. Le parti del programma comprendenti le misure a favore delle produzioni agricole locali e corrispondenti agli obiettivi di cui all' comportano almeno i seguenti elementi:
a)
una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati principali delle azioni in precedenza intraprese;
b)
una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione;
c)
una descrizione delle misure previste, in particolare i regimi di aiuto per la loro attuazione, nonché eventuali informazioni sulle necessità in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'attuazione o all'adeguamento delle misure in questione;
d)
un elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;
e)
l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura e l'importo previsionale per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti di pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche.
Ogni misura può includere varie azioni. Per ogni azione il programma definisce almeno i seguenti elementi:
a)
i beneficiari;
b)
le condizioni di ammissibilità;
c)
l'importo unitario dell'aiuto.
Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della rispettiva regione di produzione, alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione e, se del caso, alle condizioni per la determinazione dei quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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