Art. 3

In vigore dal 11 mar 2013
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011), non collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, che ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile a esportare un quantitativo rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo di inchiesta, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l', paragrafo 2, in modo da attribuire al produttore in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione.
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