Art. 2

In vigore dal 11 mar 2013
Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 845/2012 sono definitivamente riscossi all'aliquota fissata all' di tale regolamento. Tuttavia, è opportuno liberare gli importi depositati a titolo provvisorio per i prodotti costituiti di un substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno.
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