Art. 3
Prescrizioni in tema di certificazione
In vigore dal 11 mar 2013
Prescrizioni in tema di certificazione
1. Le partite di germogli o semi destinati alla produzione di germogli importate nell'Unione e originarie di o spedite da paesi terzi sono accompagnate da un certificato in conformità con il modello stabilito nel presente allegato, dal quale risulti: che i germogli o i semi sono stati prodotti in condizioni che rispettano i requisiti generali in tema di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004; che i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano i principi di rintracciabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013; che sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente ai principi stabiliti nell' del regolamento (UE) n. 210/2013 (7) della Commissione e che rispettano i criteri microbiologici stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.
Il certificato è redatto nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e in quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una traduzione conforme in dette lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione conforme nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua.
2. L'originale del certificato accompagna la partita sino alla sua destinazione finale quanto indicato nel certificato.
3. In caso di frazionamento della partita, ogni partita è accompagnata da una copia del certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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