Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mar 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento: a) si applica la definizione di «germogli» di cui all', lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013; b) per «partita» si intende una quantità di germogli o semi destinati alla produzione di germogli la quale sia: i) originaria dello stesso paese terzo; ii) coperta dagli stessi certificati; iii) trasportata con lo stesso mezzo di trasporto.
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