Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a)
si applica la definizione di «germogli» di cui all', lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013;
b)
per «partita» si intende una quantità di germogli o semi destinati alla produzione di germogli la quale sia:
i)
originaria dello stesso paese terzo;
ii)
coperta dagli stessi certificati;
iii)
trasportata con lo stesso mezzo di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2013:211:oj#art-2