Art. 1
In vigore dal 1 mar 2013
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, a prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di:
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moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00 (codici TARIC 8501 31 00 81 e 8501 31 00 89), ex 8501 32 00 (codici TARIC 8501 32 00 41 e 8501 32 00 49), ex 8501 33 00 (codici TARIC 8501 33 00 61 e 8501 33 00 69), ex 8501 34 00 (codici TARIC 8501 34 00 41 e 8501 34 00 49), ex 8501 61 20 (codici TARIC 8501 61 20 41 e 8501 61 20 49), ex 8501 61 80 (codici TARIC 8501 61 80 41 e 8501 61 80 49), ex 8501 62 00 (codici TARIC 8501 62 00 61 e 8501 62 00 69), ex 8501 63 00 (codici TARIC 8501 63 00 41 e 8501 63 00 49), ex 8501 64 00 (codici TARIC 8501 64 00 41 e 8501 64 00 49), ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21 e 8541 40 90 29),
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celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), e
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wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818 00 10 11 e 3818 00 10 19),
originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Le celle e i wafer sono di spessore non superiore a 400 μm.
Dal prodotto sottoposto a registrazione sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:
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caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie,
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prodotti fotovoltaici a film sottile,
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prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente negli apparecchi elettrici che non sono destinati a generare elettricità e consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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