Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 mar 2013
1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, a prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di: — moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00 (codici TARIC 8501 31 00 81 e 8501 31 00 89), ex 8501 32 00 (codici TARIC 8501 32 00 41 e 8501 32 00 49), ex 8501 33 00 (codici TARIC 8501 33 00 61 e 8501 33 00 69), ex 8501 34 00 (codici TARIC 8501 34 00 41 e 8501 34 00 49), ex 8501 61 20 (codici TARIC 8501 61 20 41 e 8501 61 20 49), ex 8501 61 80 (codici TARIC 8501 61 80 41 e 8501 61 80 49), ex 8501 62 00 (codici TARIC 8501 62 00 61 e 8501 62 00 69), ex 8501 63 00 (codici TARIC 8501 63 00 41 e 8501 63 00 49), ex 8501 64 00 (codici TARIC 8501 64 00 41 e 8501 64 00 49), ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21 e 8541 40 90 29), — celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), e — wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818 00 10 11 e 3818 00 10 19), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Le celle e i wafer sono di spessore non superiore a 400 μm. Dal prodotto sottoposto a registrazione sono esclusi i seguenti tipi di prodotto: — caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie, — prodotti fotovoltaici a film sottile, — prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente negli apparecchi elettrici che non sono destinati a generare elettricità e consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:182:oj#art-1