Art. 6
Regime sospensivo
In vigore dal 25 feb 2013
Regime sospensivo
In deroga all’allegato IV, sezione 5, dell’atto di adesione, i prodotti di cui ai codici NC 1701 , 1702 , 1704 , 1904 , 1905 , 2006 , 2007 , 2009 , 2105 e 2202 che, il 1o luglio 2013, si trovano in custodia temporanea ai sensi degli articoli 50 e 51 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o sono soggetti a uno dei regimi o delle procedure doganali di cui all’, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) del medesimo regolamento in Croazia, sono gravati del dazio all’importazione conformemente all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (5) del Consiglio e di eventuali dazi addizionali applicabili alla data di insorgenza dell’obbligazione doganale.
Storico versioni
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