Art. 4

Titoli di importazione

In vigore dal 25 feb 2013
Titoli di importazione 1.   Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all’, paragrafi 1 e 2, devono essere presentate alle autorità competenti della Croazia. 2.   Le domande di titoli di importazione possono essere presentate solo da raffinerie a tempo pieno stabilite sul territorio della Croazia e accreditate ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere presentate solo a decorrere dal 1o luglio 2013. 4.   Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture: a) nelle caselle 17 e 18: i quantitativi di zucchero greggio che non possono superare i quantitativi di cui all’, paragrafi 1 e 2; b) nella casella 20: almeno una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato; c) nella casella 24 (nel caso dei titoli): almeno una delle diciture elencate nella parte B dell’allegato. 5.   I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi solo per importazioni in Croazia. Essi sono validi: a) fino al 31 gennaio 2014 per il contingente tariffario di cui all’, paragrafo 1; b) fino alla fine della campagna di cui trattasi per il contingente tariffario di cui all’, paragrafo 2.
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