Art. 4
In vigore dal 19 feb 2013
1. Per un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli di base della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
2. Per un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le autorità nazionali considerano validi i certificati di conformità che adempiono alle prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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