Art. 3
In vigore dal 19 feb 2013
La Commissione valuta la necessità di rivedere la procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 quale modificato dal presente regolamento.
Sulla base di tale valutazione ed entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da opportune proposte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:143:oj#art-3