Art. 49
Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione UE
In vigore dal 5 feb 2013
Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione UE
1. I regolamenti UNECE o relative modifiche ai quali l’Unione ha dato voto favorevole o ai quali l’Unione ha aderito e che sono elencati nell’allegato I del presente regolamento o negli atti delegati adottati a norma dello stesso fanno parte delle prescrizioni per l’omologazione UE di un veicolo.
2. Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati ai sensi del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso.
3. Se l’Unione ha votato a favore di un regolamento UNECE o delle relative modifiche ai fini dell’omologazione UE di veicoli, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell’ al fine di rendere obbligatori il regolamento UNECE o le relative modifiche e di modificare l’allegato I del presente regolamento o gli atti delegati adottati a norma dello stesso, a seconda dei casi.
Tale atto delegato precisa le date dell’applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie.
La Commissione adotta atti delegati separati che indicano l’applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE.
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